venerdì 11 febbraio 2011

gli Azeccagarbugli del Premier...Ci credono intelligenti???....Ma VA Là ...



Art. 7
(Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro)



(R.d. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine. o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprieta' o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, e' tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorita' locale di pubblica sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre alle generalita' del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona e' alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione e' dovuta.

Sulla base di questo art.7, della legge sull'immigrazione  detta  la Bossi Fini: Collegata anche all'art. 6 parte 8, o all'art.33 parte1°; A sua volta ri/collegandosi al codice penale, in base alle analisi di possibilitata conseguenza di causa, derivante da altra commistione di reato, delineante nei suddetti art.  31 - 32 - 35bis - 40 - 41 - 42 - 43 - 86 - 87 - 90 - 122 - 244 - 255 - 264 - 269 - 270 - 289 parte finale - 290 - 316 - 317 - 319 - 357 - 479 - 480 - 496 - 595 - ed altri particolari nella giurisprudenza, che riguardano i rapporti diplomatici. Si delinea un quadro che dimostrerebbe più fattori di indagine, per determinati reati, sia civili che penali.
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Nel raccontare seguente, già anticipo che sono poco intelligente, anzi ignoro le fattispecie delle leggi, ma a forza di sentire fatti e casi, ne estraggo una simbiosi di logicità, di cui se ne fa interprete la domanda è il dubbio per capire il come ed il perchè; Degli ultimi avvenimenti che ci stanno frastornando, al riguardo del vivere del premier, le contestazioni giuridiche che lo coinvolgono, i fatti saputi grazie alle intercetazioni, la dibiatria sul chi può o non può giudicare il suo agire, il voto Parlamentare di una maggioranza che ne indica con motivazione, il percorso ministeriale, lasciano alquanto frastornato chiunque fuori dal Gossip, ne vuole trovare una ragione logica, sul fatto che la situazione si pone come, il veder una medaglia efigiante da ambo le parti la stessa immagine.

Colpevole o non colpevole? Non sta a me giudicare non avendone  l'Autorità per fare il Giudice: Chiunque sia a doverlo giudicare, lo farà in base alle prove che i PM porteranno per l'accusa, ed in base alle prove  che la difesa a sua volta presenterà ai Giudici della Corte: Ma per come si sta sviluppando il fattore del chi dovrà giudicarlo, si sta perdendo di vista un fattore che, proprio in base all'origine del capo d'accusa, è stato tralasciato a margine, quasi escluso; Eppure può presentarsi  come causa di conseguente comportamento, sia nella stessa commistione del reato ascritto, sia nella stessa improbabile ignoranza, del fattore di non conoscenza che valorizza il voto Parlamentare, spostando il giudizio del reo, non più al tribunale ordinario , ma al tribunale dei ministri.

Il discorso,  nel suo filo legante, va seguito all'origine dei fatti riscontrati e dalle stesse parti ri/conosciuto; Non tanto nel fattore del gossip, ma nel fattore di presenza e conoscenza, prima del fatto commesso dal reo, conseguente all'arresto della ragazza minorenne, portata nella questura di Milano e il dopo accaduto che ormai più o meno si sa ed è stato acclarato; Ma tornando al punto e all'origine della conoscenza, come da intercetazioni accertata, il lasso di tempo intercorso di quel periodo, senza che nessuno e rimarco nessuno dei coinvolti, sia nel dovere istituzionale che nei capi d'accusa, si sia preso la briga di fare verifiche, di informare chi di dovere, di avvisare enti e organi istituzionali preposti a controllo, assistenza, tutela del minore, consolati o diplomatici, che hanno il dovere di evitare che, particolari questioni, possano incidere sui rapporti di rispettosa lealtà, verso stati esteri, con cui si hanno questi rapporti.

Ammettendo anche che, sia per la prestanza fisica che per una naturale spigliatezza, la ragazza minorenne si sia spacciata per maggiorenne, e si sia millantata come parente di un capo di Stato estero e di conseguenza nel momento della conoscenza, in casa sua, il Premier sia stato ingannato; Ma il dopo? le altre volte presente come risulta dalle intercetazioni? Nessuno ha voluto vederci chiaro? Nessuno degli addetti alla persona istituzionale del premier, a voluto fare verifica?? Di una persona che a detta dello stesso premier è stata aiutata, siccome presentata come bisognosa d'aiuto? E lo stesso premier che in una sua abitazione, della quale ne pretende il rispetto come luogo istituzionale, si scorda che Lui stesso ha dei doveri Istituzionali?? Ed il potere che questi doveri vengano rispettati, e fatti rispettare??; Risulta dalle intercetazioni, una continuativa presenza di 3 giorni, anche ammesso che la ragazza minorenne, creduta maggiorenne e imparentata con un capo di stato straniero, sia stata sincera nei suoi dati millantati e dovere o no anche del premier, rispettare le leggi che lui stesso a firmato?? La nota Bossi - Fini che dice nell'art.7 ? ( leggi inizio pagina)
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Nella stessa legge Bossi - Fini, che stabilisce i rapporti con persone extra comunitarie, si pone in evidenza e per capire meglio, la obbligarietà dell'agire Istituzionale, che in questo fattore, del caso in discussione ne è stato completamente dimenticato  il doveroso rispetto, ponendo la domanda; Se chi doverosamente obbligato, si consideri servo di un RE, ho nel suo ruolo Istituzionale deve servire lo Stato e le sue leggi.???? .
 
                                                          Art. 33
(Comitato per i minori stranieri)



(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31)
 
1. Al fine di vigilare sulle modalita' di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attivita' delle amministrazioni interessate e' istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei ministeri degli Affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e sono stabilite le regole e le modalita' per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale dei minori stranieri, limitatamente a quelli in eta' superiore a sei anni che entrano in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi.
3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attivita' di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.
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 Il ministro degli affari esteri. ha  o non ha ruolo obbligatorio di intervento, sia quando richiesto dalla prassi, che quando ne riceve direttamente o indirettamente notizia?? Se come si acclara e conferma, una quindicina di giorni prima che il premier. convintamente certo di fare una telefonata Istituzionale alla questura di Milano, per sollecitare il caso della minorenne arrestata, imparentata con un capo di Stato straniero; Sia lui che lo stesso ministro degli esteri, con delegazione rappresentativa dello Stato Italiano, composta da varie personalità ed addetti consolari, per svolgere una missione Istituzionale, proprio nel Paese di quel capo di Stato straniero (Egitto), nelle varie discussioni avute, (come riferisce ultimamente il ministro degli esteri, per dare credito alla scelta parlamentare, sulla richiesta del tribunale di Milano, al riguardo delle imputazioni avvalorate propriamente da quella telefonata in questura): Ci fu anche un cenno del premier al capo di Stato del paese in cui erano in missione, del fatto di aver conosciuto una sua parente: Anche se personalmente , ormai conoscendo la capacità del premier, di non aver tatto diplomatico, è immaginando che abbia voluto fare la solita battuta da cafone, [come il vantarsi che Lui aveva frequentazione di una giovane donna, la quale si spacciava per nipote dello stesso personaggio, di cui era ospite la delegazione Italiana, consapevole del fatto della millantata parentela, tant'è che nell'immediato come riferito dalle cronache, non ci fu nessuna reazione da parte della diplomazia Egiziana, che invece ne volle conoscere i fatti, chiedendone chiarimenti al ministro degli esteri, nel dopo  accadente, quando scoppio la questione e la denuncia da parte dei magistrati di Milano]

Ecco il punto che diventa essenziale causa, della  concatenazione di fattori che hanno portato alle conosciute conseguenze, base primaria delle accuse al premier;
La mancata osservanza di una obbligatorietà della prassi Istituzionale, la mancata sorveglianza  a tutela delle persone fisiche che hanno parentado con capi di Stato stranieri, la mancata sorveglianza e tutela dello stesso premier, nel suo ruolo rappresentativo verso le Istituzioni dello Stato Italiano, la completa mancanza dei doveri obbligatori di tutti coloro che, essendo Istituzionalmente addetti sia alla sicurezza del premier, che alla completezza dei doveri delegati per acettazione di incarichi, alla ONORABILITA' delle Istituzioni dello Stato;

In quei quindici giorni precedenti l'arresto della milantarice minorenne, essendo lo stesso ministro degli esteri, venuto a conoscenza che c'èra una persona nel territorio nazionale, la quale si dichiarava imparentata con un capo di Stato straniero, era o no obbligato a fare verifica del fatto?? Essendo prassi obbligatoria per porre in tutela fisica, la stessa persona come da legislazione della diplomazia Italiana?? Lo stesso ministro degli esteri, venendo a conoscenza del fatto che lo stesso premier ne conosceva la persona, doveva o no chiederne spiegazione, per porre in sicurezza sia lo stesso premier che la persona indicata, nel caso che non accadessero fatti di cui  le conseguenze potevano portare discredito e controversi fra gli stati delle persone coinvolte??

Non esiste scusante di mancanza della volonta o del tempo,  o scusante dei mezzi di controllo, essendo il dovuto controllo obbligatorio ed immediato, per la stessa forza della legge che autorizza e da il potere di intervento, come si dichiara nell'art.33 legge Bossi Fini, ma anche la stessa legislazione al riguardo delle prassi Diplomatiche, gestite direttamente dal ministero degli esteri;

La non applicabilità dei fattori sopra descritti; HA provocato una conseguenziale commistione di reati sia civili che penali, coinvolgendo direttamente ed indirettamente, anche altre persone istituzionali con ruoli di pubblico ufficiale, che nel loro doveroso ruolo hanno degli obblighi affinché le leggi siano applicate e non eluse o interpretate;_ Se anche ammettendo il premier credulone alla milantatrice minorenne, - non richiede - causa non conoscenza, o per troppi impegni, o per via dell'età, o per altri fattori anche personali, di fare verifica e controllo delle conoscenze casuali, di cui può avere occasione nel suo ruolo pubblico, ed essendo il premier sia persona Istituzionale a cui è dovuta tutela, anche  per evitare che l'Umano errore possa accadere e incidere nella stessa Istituzione che rappresenta (presidenza del consiglio) portandone discredito e disonore; Lo stesso ministro degli esteri, venendone a conoscenza, obbligatoriamente doveva intervenire, o delegare qualcuno del suo ministero a verificare il fattore conosciuto, informando anche il ministero degli interni  ed altri collegati Istituzionali; Non agendo nell'obbligo del suo ruolo, non si è potuto acclarare la millantata parentela nell'immediato (non penso che ci volevano mesi), non si è potuto avvisare il premier dell'inganno subito, ed di conseguenza evitargli di intervenire direttamente, quando ci fu l'arresto della milantatrice, che fu causa del procurato reato contestatogli, con conseguente discredito della stessa persona del premier, e della Istituzione che rappresenta; Causando anche se lieve un contrasto diplomatico con uno Stato straniero, ma di conseguenza  generante discredito allo steso ministro ed al ministero Estero con la sua rappresentanza diplomatica  ridicolizzandola: Di conseguenza in conseguenzialità,  si evitava che a causa del fattore di intervento del premier, una consigliera regionale della Lombardia si ritrovasse al violare la legge  per l'incarico di responsabilità che aveva dovuto accettare, nel prendersi a carico e tutela la minorenne ormai ri/conosciuta come milantatrice, lasciandola in/custodita ad altra persona non delegata e non qualificata, violandone di conseguenza anche l'art. 7 della legge Bossi -  Fini, non essendoci denuncia da parte dell'ospitante, del luogo dove la minorenne era ospite entro le 48 ore previste;

Mi fermo nell'elencazione delle violazioni conseguenziali, per non dilungarmi troppo, ma basta riportare il fatto ad ogni art. sovra nominato all'inizio del post, per trovarne il collegamento  degno di indagine;

Voglio chiudere ponendo delle domande a dei dubbi fattoriali che risaltano; Se il ministro degli esteri o chi per lui, se gli addetti alla sicurezza del premier, ed alle sue residenze, avessero doverosamente eseguito il loro mandato Istituzionale, sarebbero successi i fatti causali del reato contestato al premier, per ciò che riguarda l'abuso di potere e la concussione?? Il discredito portato alle istituzioni come la legge delinea, porta ad un'indagine per eventuali sanzioni dei responsabili del discredito Istituzionale?? Lo stesso tribunale dei Ministri che viene accreditato, per conclamata certezza  del premier, di agire istituzionalmente nel suo ruolo di intervento per la tutela delle stesse istituzioni, nei rapporti con Stati esteri, accertandone che il premier è stato ingannato da una ragazza milantatrice, precedentemente e con ampio margine di controllo, senza che chi venendone a conoscenza del fatto, proprio in occasione Istituzionale, ( rapporti con l'Egitto) non abbia svolto l'obbligatorio controllo di tutela  dell'Istituzione rapresentata dal premier è dello stesso premier,  ponendo  anche in serio disagio la stessa diplomazia Italiana nel non porre in protezione una parente di un capo di Stato straniero ( che avrebbe permesso la conoscenza della milantazione) non dovrebbe lo stesso tribunale dei Ministri fare indagini conoscitive, e se accertati i fatti chiedere come la legge impone, la colpevolezza dei responsabili e conseguenti condanne???

Come ho posto la questione  ( escludendone il fattore gossip) è un Mio punto di vista, essendo ignorante delle prassi e delle leggi, anche se mi pare logico porsi queste domande,  per cercare di capire se; I ministri sono al servizio di un Re, o al servizio di uno Stato Democratico e delle sue Istituzioni, e quando giurando dinnanzi al Presidente della Repubblica, acettandone l'incarico, giurarono di rispettarne e farne rispettare le sue leggi, svolgendo con l'obbligatorietà del ruolo, tutte le prassi dell' incarico ricevuto, gestendone nel rispetto Costituzionale il potere demandato dall'incarico, e facendolo nella dignità e nell'onore delle Istituzioni e dello Stato.

Mancando a ciò del dovuto dovere, ponendone disonore alle Istituzioni ed allo Stato, quali conseguenze ne devono  essere responsabili, per porne rimedio??








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